Part time e pensione anticipata nel ramo scuola, si può? La Cassazione civile, con provvedimento numero 26231/2022 del 6 settembre 2022 ha pronunciato un principio di diritto importante sulla questione. Più dettagliatamente, nel documento diffuso si legge: “In tema di attribuzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 185, Legge 662/1996, del part time con contestuale accesso alla pensione anticipata per i docenti della scuola pubblica, la valutazione, una volta accertati i requisiti per l’accesso a pensione e l’assenza di ragioni organizzative contrarie presso l’istituto scolastico di riferimento, della ricorrenza di situazioni di esubero rispetto alla dotazione organica che risultano ostative, ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro della Funzione Pubblica numero 331/1997, articolo 2, comma 1, rispetto all’accoglimento delle relative domande, va svolta sulla base dell’organico di diritto, di cui all’articolo 2 d.p.r. 81/2009, senza che abbia rilievo l’eventuale assegnazione di personale di ruolo in esubero a posti dell’organico di fatto”.
Non solo: la Cassazione ha precisato inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 dell’ordinanza ministeriale 55/1998, quale richiamato dall’articolo 39 del C.C.N.L. di comparto 2006-2009, il determinarsi di esubero delle domande rispetto ai contingenti fissati dalla normativa vigente, comporta la preferenza per le domande ordinarie di part time, rispetto a quelle presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 185, Legge 662/1996.
PART TIME E PENSIONE ANTICIPATA: COMBINAZIONE POSSIBILE NEL RAMO SCOLASTICO?
Di fatto, la Cassazione dice che la concessione del part time e dunque anche quella che avviene in concomitanza con l’accesso alla pensione anticipata sono condizionate a valutazioni organizzative, evidentemente da svolgere previamente in sede di singolo istituto.
Come sottolinea altresì “Orizzonte Scuola”, “dato poi per scontato che chi faccia la domanda di pensionamento con part time debba possedere i requisiti per il collocamento a riposo anticipato, la regola cardine, su cui si è interrogata anche la sentenza di appello, è dunque quella per cui l’accesso al beneficio non è consentito in presenza di situazioni di esubero (articolo 2, comma 1, Decreto 331/1997) e si tratta di valutare come essa si coniughi con il complesso sistema dell’impiego del personale nelle dotazioni organiche scolastiche”.