Chi cade a causa delle irregolarità del pavè, non vedrà un becco di un quattrino se farà causa al Comune. E’ questo quanto stabilito dal tribunale di Milano, rivoluzionando di fatto radicalmente la linea fino ad oggi tenuta nelle aule. Se, come scrive il Corriere della Sera, fino a poco tempo fa nella maggior parte dei casi le amministrazioni comunali dovevano risarcire i poveretti che si facevano male perchè inciampavano nel pavè (detti anche Sanpietrini), da ora in avanti non sarà più così, “salvo casi rari di peculiare insidiosità”, scrive il quotidiano di via Solferino.
E così che la sentenza del presidente della decima sezione Damiano Spera “giudica interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia del Comune (il pavé) e la caduta del cittadino”. Perchè? Il pavé è pavimentazione «per sua natura disconnessa e non uniforme, composta da masselli di superficie non omogenea accostati, contraddistinti anche da naturale usura. E a fronte di una cosa in custodia, connotata da pericolosità manifesta seppur contenuta, l’utente deve rispettare il minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza, che consiste nel guardare attentamente dove posa i piedi, così da evitare il pericolo derivante dalla pavimentazione disconnessa».
SE CADI INCIAMPANDO NEL PAVE’ E’ COLPA TUA: “A MENO CHE IL MASSELLO NON SI MUOVA…”
Secondo il tribunale di Milano, colui che inciampa avrebbe potuto tranquillamente evitare la caduta: «la facile prevedibilità ed evitabilità dell’insidia, sulla base dell’ordinaria diligenza», fanno sì che il danneggiato «ben avrebbe potuto evitare il massello anche semplicemente spostandosi di qualche passo», di conseguenza la condotta colposa è «abnorme» (in termini giuridici) «e inevitabile da parte del custode» della strada, cioè del Comune».
Di fatto non è colpa di nessuno: «I dislivelli tra i masselli e la disomogeneità della superficie sono elementi intrinseci del pavé, che peraltro è sottoposto a vincoli dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e risulta quindi neppure facilmente eliminabile da parte del custode». Solamente in un caso il pedone ha la meglio, quando il massello oscilla al passaggio del pedone o di un veicolo: «In tal caso ricorre un pericolo non percepibile ed evitabile da parte del danneggiato», il che «ne esclude in tutto o in parte la colpa».