CONSERVATORIO/ 1. La terribile NON riforma degli studi musicali

- Pietro Blumetti

Una norma che avrebbe dovuto disciplinare e armonizzare la Filiera dei nuovi Corsi di Studi Musicali, che invece ratifica la terribile NON Riforma degli Studi Musicali. PIETRO BLUMETTI 

scuola_studenti_2_lapresse_2015 (LaPresse)

Mentre l’Italia è completamente assorbita  dal caos relativo alla nascita ed alla formazione di un “nuovo Governo” politico, il “vecchio Governo”, attraverso le sue leggi, continua a colpire la Cultura musicale, portando a compimento la sua devastante non Riforma  degli Studi musicali.

Il Ministro dell’Istruzione Fedeli ha infatti trovato il tempo di sottoscrivere un nuovo Decreto, relativo al comparto AFAM (soprattutto ai Conservatori) e con alcune importanti indicazioni riguardanti i Licei Musicali (il DM n. 382 dell’11 Maggio 2018).

Sarà importante analizzarne, in estrema sintesi, i punti essenziali, per comprendere quale sia il senso di una tale norma; ultimo “coerente” atto di una ventennale non Riforma degli Studi Musicali, i cui devastanti esiti non possono ormai non apparire, in tutta la loro drammatica evidenza, a tutti coloro che osservino questa nostra società e provino seriamente e in buona fede a diffondere Cultura musicale tra i nostri ragazzi; Cultura che, a dispetto delle infinite “chiacchiere e cavilli” presenti nelle sterili normative prodotte dalla Politica, rimane privilegio di pochissimi.


  Partiamo dunque dai primi due articoli:

      Art. 1 FINALITÀ  – “Il presente decreto è finalizzato all’applicazione dei commi 2, 3, 4 e 6 dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 60 del 13aprile 2017.”

      Art. 2 CORSI PROPEDEUTICI  “1. Le Istituzioni di cui al comma 3 dell’ art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 2017 organizzano…corsi propedeutici finalizzati alla preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello;  … la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni;  …la preparazione complessiva dei corsi propedeutici è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per l’accesso, senza debiti e previo il superamento dell’esame di ammissione, ai corsi accademici di primo livello;…”

Ecco, appare subito chiaramente quale sia la reale “volontà” politica  espressa attraverso tale Decreto:
formalmente fingere di voler tutelare e diffondere la Cultura Musicale nella società (dichiarando di applicare tali potenziali buoni propositi presenti nel Decreto Legislativo 60/2017), in pratica però fare l’esatto contrario, introducendo corsi “Propedeutici”.

  Naturalmente in nessuna università del mondo (e neppure in nessuna di quelle italiane) potrebbero mai essere istituiti tali corsi (triennali !) di preparazione ai corsi Accademici (…e per di più “corsetti” di livello elementare); una totale assurdità, che nasconde l’unico scopo per cui sono nati:  legalizzare l’anarchica istituzione degli illegali “corsetti” pre-accademici, che in questi ultimi anni in modo caotico e superficiale si sono diffusi un po’ in tutti i Conservatori.

  In sostanza con tale Decreto la Politica, continuando a fingere di portare finalmente avanti la Riforma degli Studi musicali ispirandosi alle sue fondamentali leggi (l. 508/99 e l. 124/99), continua a svilirne, se non annullarne, il senso ed il valore: in Italia gli Studi Musicali tornano legalmente (illegalmente non hanno smesso di esserlo) ad esser “ghettizzati” all’interno di un’unica istituzione, i Conservatori. Si ritorna al 1998 ! 

Per rendersi conto della gravità di tale tradimento bisogna ricordare la “ratio” di tali citate norme, e sottolineare come queste fossero state il frutto di lunghissime decennali battaglie parlamentari, che avevano faticosamente portato all’affermazione di una meravigliosa consapevolezza: l’assoluta necessità di trasformare i Conservatori in Istituti ESCLUSIVAMENTE“universitari”.  Dunque, il principale scopo del legislatore non era affatto quello di renderli “universitari” (e non solo per il semplice fatto che “universitari” già erano per dettato Costituzionale) ma quello di renderli esclusivamente tali.


  In primis la Riforma avrebbe dovuto totalmente estromettere dai Conservatori i Corsi relativi alla formazione di Base e Media, per spostarli subito nella scuola secondaria di 1^ e 2^ grado  (una cosa che  purtroppo la Legge 124/99 riuscì a fare solo per la scuola Media, istituendo i Corsi ad Indirizzo Musicale e la relativa specifica Classe di Concorso di Strumento musicale per la scuola secondaria di 1^ grado).

 
  Ma la volontà di un tale Decreto non sorprende affatto chi nel corso di tutti questi ultimi due decenni abbia partecipato e seguito il lavoro relativo alla Riforma degli Studi Musicali; anzi, grazie ad esso e all’anacronistica e fallimentare “scelta” politica di cui si conferma  espressione, tutto appare ora perfettamente coerente e rispondente alla vecchissima italiana idea dominante: gli Studi Musicali (come del resto quelli relativi all’Arte in generale) devono esser destinati solo a pochissimi ragazzi, a quelli più “dotati di talento artistico”, ai futuri professionisti della Musica; tali Studi non devono essere diffusi in modo serio nella Società.
  È questo il reale unico motivo per cui i Licei musicali sono formalmente stati istituiti solo nel 2010; dopo ben 11 anni dalla citata legge 124/99 che, come ripeto, avrebbe invece dovuto spostare subito la Formazione di Base dai Conservatori in tutta la scuola Secondaria, attraverso una reale giusta diffusione di seri Corsi ad Indirizzo Musicale istituiti sia nella scuola secondaria di 1^  che in quella di 2^ grado (specialmente nei Licei Musicali); questo ancora il reale unico motivo per cui i  Corsi ad Indirizzo Musicale nella scuola Media siano ancora completamente facoltativi. Naturalmente, sempre questo è il reale unico motivo per cui in tutti questi lunghi anni la Politica si sia occupata solo di riformare i Conservatori a livello “universitario”, dedicandosi esclusivamente alla costruzione degli “ultimi piani” del palazzo della Riforma, senza minimamente preoccuparsi di creare contemporaneamente le indispensabili “fondamenta” e i “piani inferiori” che potessero sostenerli.
  Ancor più grave è che lo abbia fatto attraverso una normativa contradditoria e terribilmente superficiale (quando non oggettivamente demenziale), che ha presto profondamente svilito il valore e la dignità di tali Istituzioni.


  Andando avanti con l’analisi di questo recentissimo Decreto si comprenderà meglio come e perché tutto ciò sia avvenuto…

 

     Art. 3 – AMMISSIONE AI CORSI PROPEDEUTICI

“1. L’esame di ammissione ai corsi propedeutici è finalizzato a verificare il talento musicale della studentessa o dello studente che deve comunque dimostrare di possedere una preparazione tecnica avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, unitamente ad una competenza teorico-musicale. I requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico sono indicati nella allegata tabella E.…”
“…Ogni istituzione definisce, nell’ambito della propria autonomia, specifici programmi per l’esame di ammissione ad ogni tipologia di corso propedeutico conformi ai requisiti indicati nella Tabella E, …”.     

“2. Con il Regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, le Istituzioni disciplinano anche: …b. i repertori all’interno dei quali i candidati possono definire il programma per l’esame di ammissione, fatta salva la possibilità di presentare repertori a scelta purché di difficoltà equivalente a quelli previsti;…”

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Tabella E            

                               REQUISITI DI ACCESO AI CORSI PROPEDEUTICI

Requisiti teorico-musicali – Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso

                                               delle seguenti abilità musicali generali: 

1. Capacità di conoscere all’ascolto e di descrivere o classificare alcune tra le basilari strutture musicali quali scale tonali, triadi, intervalli, principali successioni cadenzali ed elementari giri armonici, limitatamente alle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;

 

2. capacità di intonare per imitazione e per lettura estemporanea brevi melodie, nei modi diatonici maggiore o minore, basate sulle tre funzioni armoniche di tonica, sottodominante e dominante;

 

3. capacità di eseguire ritmicamente, per lettura estemporanea, mediante sillabazione o percussione, espressioni ritmiche tratte da partiture di livello simile a quello d’ingresso al corso propedeutico per il settore d’indirizzo degli studi musicali;

 

4. padronanza dei codici di notazione e degli elementi teorico musicali di base, relativi alle partiture di cui al punto 3.

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Ancora  “chiacchiere e cavilli” per provare a nascondere la misera sostanza di tale artico 3: mentre si finge di richiedere una “preparazione tecnica avanzata” adeguata al corso propedeutico, in realtà,  non solo si richiedono “requisiti” elementari (chiunque possa definirsi Musicista è perfettamente consapevole di come il risibile “nulla” richiesto dalla Tabella E sia un qualcosa che sarebbe forse giusto per l’accesso ad un Liceo Musicale), ma si chiarisce perfino come si possa anche scegliere di suonare solo quello che si voglia.  

Il Corso Propedeutico è dunque un Corso di livello Elementare/ Inferiore (del tutto paragonabile a quello che si svolge nei Corsi ad Indirizzo Musicale della scuola Media), il cui unico scopo è illudersi di garantire il riempimento delle Classi dei Corsi Accademici, facendo il preventivo “rifornimento” di tutti quei ragazzi che ancora bussassero alle porte dei Conservatori; naturalmente sperando e illudendosi che poi avranno ancora il coraggio di continuare a studiare musica; logicamente, illusione destinata a rimanere frustrata e cancellata dalla cruda realtà: in un paese in cui nessuno saprà più cosa la Musica sia, certamente sempre meno saranno i ragazzi che si avventureranno a studiarla in modo approfondito negli anni degli Studi universitari. È già così !
  A pochissimo servirà cercare di attirarli aprendosi agli Studi del Pop e del Rock (per altro, il miglior modo per snaturare e svilire anche il Pop e il Rock).
Come ripeto, si ritorna al 1998: in Italia l’intero Corso di Studi musicali Inferiore, Medio e Superiore torna a concentrarsi integralmente nei soli Conservatori.   

 

      ART. 4 – CONVENZIONI CON SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

“1. Al fine di favorire la promozione della produzione artistica e della formazione musicale e coreutica di base, le Istituzioni, possono stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, diverse dai licei musicali, le quali devono prioritariamente disciplinare le modalità per consentire agli studenti la contemporanea frequenza dei corsi propedeutici e quelli della scuola secondaria …”
  “2. Nelle Convenzioni di cui al comma 1 sono altresì indicate: a) le modalità di riconoscimento dell’impegno dello studente sia nella frequenza delle attività formative che nello studio individuale; b) gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici;…”.

  Con tale Art. 4 si perfeziona il misero e sterile piano rivolto a riempire i Corsetti Propedeutici: invece di istituire un adeguato numero di Corsi relativi alla formazione musicale di Base nei Licei, per  diffondere Cultura musicale nel maggior numero di ragazzi, e dunque nel paese, si torna a procedere in senso opposto, preoccupandosi di riservare e facilitare lo studio della Musica solo a quei pochissimi che vorranno e potranno studiarla “ghettizzati” nei Conservatori.
  In tale contesto poi, la specificazione che esclude da tale “convenzione” i ragazzi dei Licei Musicali, appare naturalmente solo una penosa “tutela” del formale ruolo attribuito al risibile numero delle sezioni di Liceo Musicale  istituite nel paese; “tutela” forse ritenuta necessaria per placare la logica ira di quei pochissimi colleghi che vi lavorino, evitando che si rivoltassero denunciando l’assurdità di tali Corsi Propedeutici (un “doppione” dei loro Corsi).

     Art. 5 – VALORIZZAZIONE DEI “GIOVANI TALENTI”

“1. Le Istituzioni, al fine di valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti che, …siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello, possono attivare specifiche attività formative…” 

Questo sembrerebbe l’unico Articolo giusto! Tuttavia chi lo ha scritto sembra non rendersi conto di come, all’interno di una tale non-Riforma degli Studi Musicali (che abbandona l’intera Società nella più assoluta ignoranza musicale) nessuno potrà mai beneficiarne; perché i “giovani talenti” possono esser solo il meraviglioso frutto di una Società culturalmente viva e fertile, nel “deserto” causato da detta non Riforma nulla potrà mai fiorire ed esser poi adeguatamente coltivato.

         Art. 6 – PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

“1. Per essere ammessi ai corsi di Diploma accademico di primo livello, gli studenti dovranno superare uno specifico esame di ammissione articolato in due prove come specificato nella allegata Tabella A….”

“…5. Agli studenti provenienti dai Licei musicali viene garantito il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le discipline “Storia della musica”, “Teoria, analisi e composizione” e “Tecnologie musicali” e certificate dal Liceo musicale, ferma restando la facoltà da parte dei Conservatori, di attribuire debiti formativi successivamente all’iscrizione”.

Per rendersi conto della reale sostanza e dunque della “serietà” di quanto disposto dal Comma 1 di tale art. 6 basterà entrare nel merito di quanto richiesto per alcuni di tali Corsi Accademici:

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Tabella A 

AMMISSIONE AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

 NELL’AMBITO DELLA COMPOSIZIONE E DELLA DIREZIONE

 

Composizione DCPL15, Direzione d’orchestraDCPL22, 

 Direzione di coro e composizione corale DCPL33, Strumentazione per orchestra di fiatiDCPL43

 

 

La prima prova tende a verificare le abilità tecniche del candidato nell’ambito della composizione

e/o della direzione, la seconda le conoscenze e le abilità nell’ambito della formazione musicale di base. 

 

PRIMA PROVA 

1.  Una o più prove scritte in clausura, a scelta dell’Istituzione anche in relazione agli obiettivi formativi dei    singoli corsi di diploma accademico di primo livello, di cui almeno una scelta tra le seguenti: 

a. Armonizzazione a 4 parti di un basso imitato assegnato dalla commissione 

b. Armonizzazione a 4 voci di una melodia di corale assegnata dalla commissione 

c. Realizzazione di un’esposizione di fuga o di una composizione in stile polifonico a 3 o 4 voci su traccia  assegnata dalla commissione 

d. Prova scritta o orale di analisi armonica e formale di un brano appartenente alla letteratura sette-     ottocentesca 

 e. Composizione di un brano pianistico su tema assegnato dalla commissione 

 

2.   Per l’ammissione a Composizione e a Composizione corale e direzione di coro: presentazione da parte del    candidato di almeno una composizione originale per un organico strumentale o vocale a scelta.

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                       Tabella A 

Composizione pop rock DCPL67

La prima prova tende a verificare le abilità del candidato nello specifico settore, la seconda le

                   competenze generali. 

 

          PRIMA PROVA 

 

1.  Presentazione di proprie composizioni in forma di notazione musicale e/o di produzione audio.

2.  Esecuzione di un brano scelto dalla Commissione da una lista di 4 brani presentati dal candidato, scelti tra diversi stili del repertorio (Pop, Rock, Ballad, Songwriting, Funk, Reggae, Bossanova, Latin, etc.).

    Sarà possibile utilizzare le basi Play Along su supporto digitale (USB drive). 

 

3.  Lettura a prima vista con il proprio strumento di poche battute di un brano proposto dalla Commissione. 

 

    Tale prova può essere integrata con ulteriori ambiti di verifica individuati autonomamente dalle istituzioni. 

 

           SECONDA PROVA 

 

1.  Colloquio finalizzato alla verifica delle competenze musicali generali ritenute necessarie per affrontare il percorso formativo del corso di diploma accademico di primo livello, i cui contenuti sono definiti in autonomia dalle istituzioni. 

 

              COLLOQUIO DI CARATTERE GENERALE E MOTIVAZIONALE                                   

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  Scorrendo tali “programmini” è impossibile non rimanere scandalizzati dalla loro assoluta superficialità e semplicità, che raggiunge spesso livelli di imbarazzante volgarità;  si guardi, per esempio, quanto richiesto per l’acceso al Triennio Accademico in Composizione o Direzione: sostanzialmente, volendo anche solo il superamento di un’elementare “Prova scritta o orale (orale?) di analisi armonica e formale di un brano appartenente alla letteratura sette-ottocentesca”; alla quale si aggiunge la richiesta, se possibile ancora più assurda, di “presentazione da parte del candidato di almeno una composizione originale per un organico strumentale o vocale a scelta” (un brano dunque portato da casa, che chiunque potrà aver composto o corretto). Ma in quale seria istituzione universitaria si disciplina l’accesso agli Studi in modo talmente risibile?

Passando al sopra citato Comma 5, nuova sterile e penosa “tutela” che si vorrebbe far credere di riservare agli Studenti che provenissero dal Liceo Musicale, ogni considerazione appare superflua:  mentre si afferma che verrà “…garantito il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le discipline “Storia della musica”, “Teoria, analisi e composizione” e “Tecnologie musicali” (una totale assurdità, visto che il Diploma conseguito in un  Liceo Musicale dovrebbe di per se essere “garante” di tali specifiche competenze musicale!) si afferma contemporaneamente anche l’eventualità di attribuire “debiti formativi” (in pratica: il Conservatorio potrà prendere tutti, anche coloro che non sanno “le tabelline”). 


  La realtà è che tale articolo 6  si conferma complice dell’unico reale scopo di tale Decreto: ratificare l’indegno svilimento dell’intero comparto AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale, un acronimo da tempo ingiustificato) attraverso il vergognoso abbassamento del livello dei Corsi nei Conservatori (che continuano a esser spacciati per “universitari”) per reclutare il più alto numero di iscrizioni.
  Seguendo tale miope e suicida ottica  naturalmente si punta sempre di più sia ad ingolfare i percorsi degli Studi di una serie infinita di Corsi e Corsetti della più fantasiosa natura (in cui più che suonare, comporre o dirigere la musica, si “chiacchera di  musica”)  che a istituire e sponsorizzare le “meravigliose novità accademiche”: i tanto appariscenti quanto sterili e inutili Corsi per il conseguimento dei Diplomi Accademici (Lauree!) in musica Pop e Rock.
Una vergognosa, penosa presa in giro per i nostri poveri ragazzi, in tal modo indegnamente “adescati”.

Moltissimi sono gli attuali musicisti della mia generazione che durante gli anni dei loro approfonditi, appassionati Studi Accademici, negli anni 80 e 90, arricchivano le loro esperienze musicali dedicandosi liberamente e con la stessa passione allo studio dei capolavori espressi dai loro idoli del Rock e Pop!
  Ragazzi che erano perfettamente consapevoli di come non avesse senso considerare tale libero studio come Disciplina accademica.  Un assoluto controsenso.

(Fine prima parte)





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