App senza filtri a minori sono illegali/ Garante della Privacy blocca chatbot Replika
Il Garante della Privacy ha stabilito che le app senza filtri per i minori sono illegali: è stata bloccato per questo motivo il chatbot Replika

Il Garante della Privacy ha stabilito che le app senza filtri per i minori sono illegali. Il principio è stato applicato d’urgenza attraverso il provvedimento n. 39 del 2/2/2023, con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività di Replika. Il controverso chatbot, che era in funzione da cinque anni, dava la possibilità all’utente di creare un amico virtuale con cui parlare e confidarsi. L’intelligenza artificiale che governa questo meccanismo, tuttavia, ha evidenziato dei comportamenti pericolosi soprattutto nell’interazione con i più piccoli e con le persone emotivamente fragili.
I contenuti delle conversazioni si sono rivelati spesso inappropriati, arrivando a rappresentare delle vere e proprie molestie sessuali oppure degli inviti a commettere dei reati. Dal 2017 oltre 10 milioni di utenti hanno scaricato l’app e sono incappati in questi rischi. Adesso, però, è arrivato lo stop del Garante della Privacy, in virtù del fatto che il suo funzionamento viola il regolamento europeo sulla privacy.
App senza filtri a minori sono illegali: il provvedimento del Garante della Privacy
Replika adesso dovrà mettersi in regola con le norme contenute nel regolamento europeo sulla privacy, viceversa chiuderà i battenti per sempre. Il chatbot, tuttavia, non è l’unico a rischiare questo provvedimento. Il Garante della Privacy, come riportato da Italia Oggi, ha stabilito infatti che tutte le app senza filtri per i minori sono illegali e ha definito i meccanismi di funzionamento di quelle accessibili ai più piccoli.
Le app, oltre a richiedere l’età minima per l’iscrizione (in Italia fissata a 14 anni), devono anche adeguare la loro operatività al grado di sviluppo e autoconsapevolezza degli stessi; durante la fase di creazione di un account devono prevedere procedure di controllo dell’età dell’utente, senza limitarsi a chiedere nome ed e-mail; devono prevedere meccanismi di interdizione e blocco in relazione ad operatività rivelatrice di una minore età; non devono prevedere il contratto come base giuridica del trattamento dei dati per i minori (incapaci legalmente a contrarre).
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