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Home » Lavoro » BLOCCO LICENZIAMENTI/ L’errore della proroga che fa crescere gli effetti della crisi

  • Lavoro

BLOCCO LICENZIAMENTI/ L’errore della proroga che fa crescere gli effetti della crisi

Gabriele Fava
Pubblicato 10 Settembre 2020
covid colpo di tosse

(Pixabay)

La proroga del blocco dei licenziamenti contenuta nel Decreto agosto anziché contrastare la crisi finisce per aumentarne gli effetti negativi

A quasi un mese di distanza dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’ulteriore blocco dei licenziamenti, introdotto dal Decreto agosto, continua a sollevare alcune perplessità connesse a un incerto dettato normativo, foriero di dubbi di legittimità costituzionale. Infatti, l’ulteriore proroga disposta dall’articolo 14 del D.L. n. 104/2020 mal si concilia con la libertà d’impresa, costituzionalmente garantita dall’articolo 41, la quale risulta compromessa dall’ennesimo limite imposto dalla normativa emergenziale.


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Infatti, l’articolo 14 del Decreto agosto prevede testualmente che l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale fondato su giustificato motivo oggettivo resti precluso relativamente a quei datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle ulteriori 18 settimane di integrazione salariale introdotte dallo stesso Decreto, ovvero dell’esonero contributivo previsto a favore di quei datori di lavoro che non richiedano le suddette ulteriori 18 settimane e che abbiano già beneficiato di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nei mesi di maggio e giugno 2020.


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È evidente come l’introduzione di un siffatto meccanismo articolato e complesso limiti la facoltà, riconosciuta in capo all’imprenditore, di decidere come organizzare al meglio la propria impresa, vincolando lo stesso ad assumere determinate scelte gestionali. A ciò si aggiunga, inoltre, come il dettato normativo sia poco chiaro nel determinare le sorti di quelle imprese che decidano di non avvalersi né dell’esonero contributivo (il cui riconoscimento automatico, a oggi, non è pacifico), né delle ulteriori 18 settimane di integrazione salariale. Infatti, se da un lato il tenore letterale della norma sembrerebbe legittimare sin da subito i licenziamenti collettivi ed economici per quelle imprese non intenzionate a chiedere le ulteriori 18 settimane di integrazione salariale e non beneficiarie dell’esonero contributivo, dall’altro da una lettura sistematica delle disposizioni normative contenute nel Decreto agosto si potrebbe arrivare a sostenere la vigenza di un divieto generalizzato di licenziamento sino al 31 dicembre 2020.


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Entrambe le interpretazioni, l’una maggiormente ancorata al dato testuale della norma, l’altra ispirata da una logica sistematica sottesa alla normativa emergenziale, si rivelano essere sostenibili, sebbene non prive di risvolti critici, a scapito, ancora una volta, delle realtà imprenditoriali afflitte dalla crisi economica in atto.

Tuttavia, a sostegno dell’assenza di un divieto generalizzato di licenziamenti, giova sottolineare come una siffatta proroga sino al 31 dicembre 2020 finirebbe per penalizzare maggiormente quelle imprese che hanno disposto un utilizzo più contenuto degli ammortizzatori emergenziali, costrette ad attendere sino all’anno prossimo per poter procedere ai licenziamenti oggetto del divieto, a differenza di quelle imprese che, usufruendo delle ulteriori 18 settimane di integrazione salariale, potrebbero, in alcuni casi, arrivare a porre in essere licenziamenti già a partire dal 16 novembre 2020, o addirittura prima, qualora risultino destinatarie dell’esonero contributivo e abbiano utilizzato la cassa integrazione con causale Covid-19 in misura ridotta nei mesi di maggio e giugno 2020.

A ulteriore riprova della mancanza di un divieto generalizzato di licenziamento, è utile porre in rilievo non solo il diverso tenore letterale utilizzato dal precedente legislatore dei decreti Cura Italia e Rilancio, il quale, in tema di blocco dei licenziamenti, aveva individuato un preciso termine finale, ma altresì, nel tentativo di ricostruire la ratio della norma, la volontà legislativa di legittimare il ricorso al licenziamento quale ultima ratio per quelle imprese maggiormente colpite dall’emergenza, le quali potranno tornare a licenziare unicamente una volta esaurito il sistema di tutele predisposto appositamente dalla normativa emergenziale (ovvero, esonero contributivo e integrazioni salariali con causale Covid-19). Trattasi di ricostruzioni interpretative, ancorate a un dettato normativo equivoco, il quale finisce per porre le imprese in un clima di incertezza strategica, anche laddove procedure di licenziamento erano già state avviate prima del blocco e i lavoratori interessati sono stati posti in una situazione di stallo non disciplinata a livello normativo.

Visto il perdurare della situazione emergenziale, è ormai evidente come, alla data di scadenza del blocco, qualunque essa sia, si assisterà a un proliferare dei licenziamenti costretti allo stop forzato nel corso di questi mesi; ecco perché sarebbe stato più ragionevole da parte del legislatore porre in essere interventi graduali e mirati, diretti a riconoscere alla singola impresa la facoltà di decidere ciò che ritiene più opportuno per far fronte alla situazione emergenziale, piuttosto che limitarsi a posticipare gli effetti negativi della crisi, finendo per aumentarne la portata.

Tags: Licenziamenti e articolo 18

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