Le vittime dei crimini nazisti non potranno ottenere il pignoramento dei beni della Germania in Italia al fine di ottenere un risarcimento per le azioni del Terzo Reich. È la sintesi di una pronunciazione odierna della Corte Costituzionale italiana che ha ritenuto “non fondate le questione di legittimità costituzionale dell’articolo 43, comma 3, del decreto legge numero 36 del 2022 sollevate in riferimento agli articoli 2,3,24 e 111 della Costituzione”. Secondo la Corte, infatti, come risarcimento per le vittime dei crimini nazisti, che avevano presentato un ricorso chiedendo ed ottenendo il pignoramento dei beni della Germania, si può accedere ad un apposito fondo del decreto ristori istituto da Mario Draghi nel 2022.
Crimini nazisti: il ricorso e la sentenza della Corte Costituzionale
Il fante Angelantonio Giorgio e il partigiano Gualberto Cavallina, deportati entrambi a Dachau e vittime dei crimini nazisti compiuti dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, avevano ottenuto la condanna al risarcimento dei danni subiti che di fatto permetteva il pignoramento di alcuni beni della Germania in Italia (tra cui il Goethe Institut). Così, il giudice dell’esecuzione del tribunale di Roma Miriam Iappelli, aveva sollevato una questione di legittimità costituzione dell’articolo 43 del decreto legge 36.
Nel frattempo era stato istituito il fondo per le vittime dei crimini nazisti nel decreto ristori, portando la Germania a chiedere di considerare estinta la procedura di risarcimento, alla quale ha fatto eco l’Avvocatura di Stato. A quel punto, le due vittime si erano opposte, sostenendo l’illegittimità della nuova disciplina, e portando il giudice Iappelli a sollevare la questione di incostituzionalità, lamentando la violazione degli articoli 2, 3, 24 e 111 della Costituzione. Seconda la pronunciazione della consulta, invece, le questioni di illegittimità sollevate dalle vittime dei crimini nazisti non sono fondate, ritenendo che il fondo previsto nel decreto ristori funziona in continuità con gli Accordi di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che avevano già previsto un risarcimento per tutte le vittime del Terzo Reich. Di contro, infatti, l’attuale stato tedesco godrebbe di quella definita immunità ristretta, non essendo direttamente colpevole del massacro e della violenza nazista, avvenuto prima della sua (attuale) istituzione.