RIMBORSI BIGLIETTI AEREI/ Tutto quello che deve sapere chi è rimasto a terra: diritti dei passeggeri, assistenza
La grande nube di cenere e polveri che scaturisce dal vulcano islandese Eyjafjallajokull tiene a terra gli aerei in tutta Europa. Ecco i diritti dei passeggeri su rimborsi e assistenza

La grande nube di cenere e polveri che scaturisce dal vulcano islandese Eyjafjallajokull sta mettendo alla prova le compagnie aeree, la pazienza dei viaggiatori e l’intero sistema aeroportuale europeo. La situazione viene monitorata di ora in ora e le autorità portuali decidono, secondo gli sviluppi della situazione, il protrarsi dello stop oppure il via libera ai voli.
La questione più delicata tuttavia riguarda i passeggeri rimasti a terra. Un comunicato ufficiale dell’Enac, l’ente nazionale aeroportuale italiano, ricorda quali sono i diritti dei passeggeri, in attuazione della normativa comunitaria in vigore (Regolamento (CE) 261/2004). In caso di cancellazione del volo – come sta accadendo in tutti i paesi europei – la compagnia aerea deve offrire ai passeggeri, dice il comunicato, “la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero stesso”. In alternativa al rimborso del biglietto la compagnia può offrire un voucher: sta al passeggero se accettarlo o meno.
Il passeggero poi ha diritto all’assistenza a terra. Nel caso infatti che il passeggero scelga l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile, “nel periodo di attesa – continua il comunicato Enac – il passeggero ha diritto a ricevere: pasti, bevande, adeguata sistemazione alberghiera, trasferimenti da e per l’aeroporto, due chiamate telefoniche”.
Enac conclude dicendo che in una situazione come quella attuale, “trattandosi di cancellazioni derivanti da circostanze eccezionali il passeggero non ha diritto invece alla compensazione pecuniaria e ad eventuali risarcimenti danni”.
RIMBORSO, NON RISARCIMENTO – In altre parole: in caso di condizioni meteorologiche avverse, come quella dell’immensa nuvola di polveri proveniente dall’Islanda, trattandosi di eventi naturali le norme comunitarie prevedono il rimborso del biglietto ma non la compensazione pecuniaria, cioè un risarcimento danni, variabile tra i 250,00 e i 600,00 euro a seconda della distanza coperta, che spetta al passeggero in caso di cancellazione del volo a causa di disservizi aeroportuali o delle compagnie aeree – come ad esempio l’impossibilitata partenza per overbooking.
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Ricordiamo che la compensazione pecuniaria infatti non è dovuta se la compagnia aerea riesce a provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali (proprio come le avverse condizioni meteo: è questo il caso, ma anche allerta sicurezza, o scioperi in corso); se il passeggero è informato della cancellazione 1) con almeno due settimane di preavviso; 2) nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza, e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto 3) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario.
COSA PREVEDE L’ASSISTENZA A TERRA – Ma torniamo all’assistenza che le compagnie devono assicurare al passeggero. Essa consiste in: pasti e bevande, secondo la durata dell’attesa; sistemazione in albergo adeguata, nel caso di pernottamento/i; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
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La normativa riguardante i rimborsi invece dice che questi sono previsti in caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato (di almeno 2 ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km; di almeno 3 ore di voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km; di almeno 4 ore di voli internazionali superiori a 3.500 km.). In questi casi si ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.
Le compagnie, in ogni caso, si danno da fare. Nella giornata di venerdì 16, per esempio, che è stata una delle più caotiche, Alitalia e Meridiana per esempio hanno provveduto ad avvertire telefonicamente tutti i passeggeri i cui voli sono stati cancellati, aggiornandoli su nuove partenze speciali per le rotte i cui spazi aerei sono rimasti chiusi.
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