Il cardinale Matteo Zuppi ha posto al Dicastero per la Dottrina della Fede alcuni quesiti su dove è possibile conservare le ceneri dei defunti. La cremazione, infatti, è una pratica sempre più scelta, anche se finora poco regolamentata. In molti vorrebbero “disperdere in natura” i resti dei propri cari, ma questo procedimento è vietato dalla legge. È per questo motivo che è necessario trovare altri metodi.
La Chiesa in tal senso ha fatto maggiore chiarezza sulla questione, avanzata dall’arcivescovo di Bologna, il quale ha evidenziato la necessità di “non far prevalere i motivi economici, suggeriti dal minor costo della dispersione, e dare indicazione per la destinazione delle ceneri, una volta scaduti i termini per la loro conservazione”, volendo “corrispondere non solo alla richiesta dei familiari, ma soprattutto all’annuncio cristiano della risurrezione dei corpi e del rispetto loro dovuto”. I quesiti posti sono stati due: “Tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto – analogamente a quanto accade negli ossari – è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici?” e “Si può concedere ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?”. In entrambi i casi la risposta è stata affermativa.
Dove conservare ceneri dei defunti? Le risposte della Chiesa
La Chiesa – e questo rappresenta una novità – ha dunque aperto alla possibilità di conservare le ceneri dei defunti in luoghi diversi da quelli sacri, seppure esclusivamente per una parte di esse. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha infatti affermato che l’autorità ecclesiastica “può prendere in considerazione e valutare richiesta da parte di una famiglia di conservare debitamente una minima parte delle ceneri di un loro congiunto in un luogo significativo” per la sua storia, a patto che sia escluso “ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista”.
La restante parte, quella più cospicua, invece, dovrà essere obbligatoriamente custodita “in un luogo sacro (cimitero), e anche in un’area appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciò dall’autorità ecclesiastica” in modo da “ridurre il rischio di sottrarre i defunti al ricordo e alla preghiera dei parenti e della comunità cristiana” e di evitare “dimenticanze e mancanze di rispetto”, nonché “pratiche sconvenienti o superstiziose”. Tra i luoghi sacri in questione sono ammessi anche quelli “definiti e permanenti” simili a ossari predisposti “per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale”.