Fattura elettronica ai consumatori finali: la copia cartacea è perfettamente valida. Nelle ultime ore, in merito a una delle principali novità fiscali introdotte per questo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fato chiarezza sul tema rispondendo alla domanda di un utente e spiegando che di fatto i consumers che chiedono la fattura non sono per nulla obbligati a riceverla elettronicamente; per loro, inoltre, non c’è nemmeno l’obbligo di dotarsi e quindi di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al professionista o all’esercente che eroga la prestazione o vende un bene. Inoltre, nel caso in cui il consumatore chieda la fattura, i suddetti esercenti o professionisti dovranno emetterla sì elettronicamente ma pure fornirne una copia cartacea ai loro clienti.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE FA CHIAREZZA
Dunque, come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, “la copia cartacea è perfettamente valida”, così pure come quella in versione .pdf inviata via mail) e dunque ne consegue che per il cliente non deve sussistere alcun obbligo né di acquisire sistemi di gestione della fattura elettronica. Il chiarimento da parte del servizio al pubblico dell’Agenzia è arrivato dopo la richiesta di un cittadino, che non possedeva partita IVA, se fosse per lui obbligatorio fornire l’indirizzo della PEC al professionista o all’esercente e se potesse accedere alla consultazione delle fatture elettroniche mediante le sue credenziali su Fisconline. Inoltre, a tal proposito, va ricordato che dal secondo semestre di quest’anno l’Agenzia delle Entrate comincerà ad offrire un servizio di consultazione delle suddette fatture anche ai consumers, ovvero i consumatori finali o persone fisiche e tale opportunità varrà anche per poter visionare le fatture precedenti, ovvero quelle inviate elettronicamente a partire dal 1° gennaio 2019.