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Home » Sanità, salute e benessere » Guardia medica non può rifiutare visita a domicilio con gravi sintomi/ Cassazione: “Rifiuto d’atti d’ufficio”

  • Sanità, salute e benessere
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Guardia medica non può rifiutare visita a domicilio con gravi sintomi/ Cassazione: “Rifiuto d’atti d’ufficio”

Josephine Carinci
Pubblicato 2 Aprile 2024
pediatri tamponi

(Pixabay)

La guardia medica non può rifiutare di visitare a domicilio un paziente che presenta gravi sintomi: la sentenza della Corte di Cassazione

Il servizio di guardia medica deve necessariamente visitare a domicilio il paziente che presenta gravi sintomi. Il medico non può rifiutare di effettuare la visita domiciliare, come stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha confermato così la condanna per una dottoressa per rifiuto di atti d’ufficio. Come spiega il Messaggero, tutto comincia quando un uomo, con forti bruciori allo sterno con dolore alle braccia e alle dita delle mani, chiama la guardia medica. Al telefono, la dottoressa gli diagnostica una semplice gastroenterite ma poco dopo, il paziente muore d’infarto.


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I giudici hanno dunque stabilito che “la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare spetti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza”. Il medico di turno, però, non può rifiutare la visita. Il “no”, infatti, “integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l’intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave”.


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Guardia medica non può negare l’atto della visita a domicilio in caso di sintomi gravi

La dottoressa che si era rifiutata di visitare a domicilio il paziente, poi morto per un infarto, era stata condannata per rifiuto di atti d’ufficio. Nel ricorso in Cassazione, la dottoressa aveva sottolineato la mancanza di dolo ma la sentenza è stata confermata. I magistrati hanno fatto riferimento a una norma del ’91 secondo cui “la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare spetta alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza”.


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Secondo i magistrati questo “integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l’intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave”. Di conseguenza, precisano nella sentenza che “il delitto è integrato ogniqualvolta il medico di turno, pubblico ufficiale, a fronte di una riferita sintomatologia ingravescente e alla richiesta di soccorso, che presenti inequivoci connotati di gravità e di allarme, neghi un atto non ritardabile, come appunto quello di un accurato esame clinico volto ad accertare le effettive condizioni del paziente”.


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