Maturità 2025: il TAR chiarisce che una consulenza tecnica non basta per annullare i voti, se non ci sono irregolarità evidenti
In pieno clima maturità, la sentenza del TAR del Lazio n. 5722/2025, depositata il 20 marzo 2025, ha messo un punto fermo su una questione che, ciclicamente, torna ad animare genitori, studenti e avvocati: quanto può pesare, davvero, una consulenza tecnica privata nel mettere in discussione una valutazione scolastica? Nel caso specifico, il Tribunale amministrativo ha stabilito che non può bastare una semplice opinione – per quanto argomentata – a scardinare un giudizio espresso da una commissione d’esame, soprattutto se questa consulenza risulta carente sotto il profilo delle credenziali e della metodologia impiegata.
Un principio che sembra ovvio, eppure non è raro che si tenti di portare in aula valutazioni esterne come se fossero prove oggettive, mentre il TAR ha chiarito che si tratta, nella migliore delle ipotesi, di considerazioni personali prive di reale efficacia probatoria; tutto nasce dal ricorso di uno studente non ammesso inizialmente all’esame di maturità per l’anno scolastico 2023/2024, una decisione poi sospesa da una misura cautelare che gli ha permesso di sostenere ugualmente le prove, ma che, nonostante questo, ha ottenuto un punteggio complessivo insufficiente.
Da lì, lo studente ha deciso di impugnare anche le valutazioni dell’esame di Maturità, accusando i professori interni di essere stati eccessivamente severi, forse perfino prevenuti, poiché lui si era presentato da privatista e le sue tesi si fondavano su una consulenza tecnica commissionata privatamente, che cercava di dimostrare l’inadeguatezza dei voti ricevuti, puntando il dito su possibili disparità nel trattamento delle prove scritte e sull’atteggiamento dei commissari durante il colloquio orale, ma il TAR ha tagliato corto, respingendo punto per punto ogni elemento portato a sostegno del ricorso.
Maturità 2025 e sentenza TAR: quando una consulenza esterna non basta a cambiare l’esito
Secondo il TAR, il documento presentato dall’esperta nominata dallo studente che ha sostenuto la maturità – di cui, peraltro, non erano nemmeno state fornite le credenziali professionali o il curriculum – si configurava come un parere soggettivo, privo di fondamento oggettivo o valore giuridico e non idoneo a mettere in discussione l’esito dell’esame: una bocciatura secca e senza appello per la quale l’analisi della prima prova scritta, ad esempio, è stata giudicata troppo generica, senza un vero inquadramento o un esame approfondito del compito.
Sulla seconda prova Maturità 2025, che il candidato aveva superato con un misero 6/20, non vi erano nemmeno contestazioni puntuali, prova, secondo i giudici, di una mancanza di sostanza nelle lamentele portate avanti in aula; più delicata, ma non meno netta, la parte della sentenza relativa al colloquio orale, in quanto lì, secondo la consulente, ci sarebbe stata una discrepanza eccessiva tra le valutazioni dei commissari.
Tre di loro – tra cui il presidente – avrebbero proposto il massimo, 20/20, mentre gli altri quattro si sarebbero fermati a un modesto 10, ma anche qui il TAR è stato chiaro: nel contesto scolastico, come in ambito artistico o scientifico, divergenze nei giudizi sono perfettamente normali e finché non si dimostrano irragionevoli o illogiche in modo evidente, non possono essere oggetto di annullamento da parte del giudice.
Non è bastato nemmeno il tentativo di presentare l’impegno sportivo dello studente come attenuante o elemento di merito perché senza i requisiti ufficiali per essere riconosciuto come studente-atleta, questa linea difensiva è apparsa inconsistente; l’accusa rivolta a uno dei commissari della Maturità di essere “maldisposto” è stata definita priva di ogni riscontro concreto, come pure i giudizi formulati su base incerta dalla stessa consulente.
