Papa Francesco, Motu Proprio su processi Vaticano/ Sconti pena e “contumacia” abolita

- Niccolò Magnani

Motu proprio di Papa Francesco sulla giustizia e i processi in Vaticano: sconti pena, abolizione della "contumacia" e novità su dibattimento generale

Papa Francesco Papa Francesco (LaPresse, 2021)

Papa Francesco

con un motu proprio oggi 16 febbraio 2021 – una decisione “di propria iniziativa” – aggiorna il settore della giustizia penale in Vaticano adeguando le nuove normative «alle mutate sensibilità dei tempi». Viene abolito il processo in “contumacia”, si procede per sconti di pena e nuovi ordinamenti in merito alla durata del processo penale nel territorio della Santa Sede. «Esigenze emerse, ancor recentemente, nel settore della giustizia penale, con le conseguenti ripercussioni sull’attività di quanti, a vario titolo, vi sono interessati, richiedono una costante attenzione a rimodulare la vigente normativa sostanziale e processuale che, per taluni aspetti, risente di criteri ispiratori e soluzioni funzionali ormai superati», scrive Papa Francesco nella lettera apostolica in forma di “motu proprio”.

Ecco dunque nel dettaglio tutte le modifiche e interazioni alla legislazione dello Stato della Città del Vaticano: nell’articolo 1 le modifiche al codice penale prevedono l’introduzione dell’articolo 17-bis «Al condannato ad una pena restrittiva della libertà personale, il quale durante l’esecuzione della pena abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata». Secondo la decisione del Santo Padre, il condannato all’inizio dell’esecuzione della pena «elabora, d’intesa con il giudice dell’esecuzione, un programma di trattamento e reinserimento contenente l’indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il condannato, a tal fine, può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca».

GL ALTRI ARTICOLI DEL MOTU PROPRIO

Un “motu proprio” garantista quello elaborato da Papa Francesco assieme ai vertici dell’amministrazione della giustizia in Vaticano: cambiano poi anche gli articoli 2 e 3 dell’ordinamento, rispettivamente “Modifiche al codice di procedura penale” e “Modifiche ed integrazioni alla legge n. CCCLI sull’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano”.

È con il secondo articolo che viene corretto in senso maggiormente garantista il codice di procedura penale, abolendo in primis il processo in contumacia che ancora era presente nel codice vaticano: «se l’imputato rifiuta di assistere all’udienza senza che sia dimostrato un legittimo impedimento, si procede con il normale processo considerandolo rappresentato dal suo difensore». Se invece l’imputato non si presenta all’udienza e sia dimostrata l’impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento – «ovvero se per infermità di mente sia nell’impossibilità di provvedere alla propria difesa» – allora il tribunale o il giudice unico è tenuto a sospendere il dibattimento.

Da ultimo, il terzo articolo apporta modifiche giudiziarie generali tra cui l’impegno per i magistrati ordinari, mantengano «ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini vaticani». Non solo, il “motu proprio” del Papa sulla giustizia stabilisce che «l’ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge». Di fatto, si decide così che anche nei giudizi di appello e di cassazione, come già avviene per il primo grado, le funzioni di pubblico ministero siano svolte da un magistrato dell’ufficio del promotore di giustizia, designato dal promotore stesso.







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