La Consulta ha stabilito che la pensioni invalidità deve godere della soglia minima e ampliabile "per tutti".
Negli ultimi periodi si stanno rivedendo gli assegni da destinare alle pensioni di invalidità, erogabili a chi dover raggiunto i requisiti di vecchiaia, può convertire il trattamento previdenziale in uno definito “sociale e sostitutivo”.
Naturalmente per poterne beneficiare è indispensabile completare gli iter richiesti: l’invio della domanda dev’essere esclusivamente telematico, allegando l’opportuna documentazione sanitaria (la spedizione sempre online del certificato medicato è sotto incarico del dottore che ha certificato l’inabilità).
Pensioni invalidità con minimo garantito per tutti
Per fortuna la Corte Costituzionale ha confermato l’aumento delle pensioni di invalidità ed ha portato il tetto minimo erogabile a 603€ mensili anche per i giovani lavoratori (nello specifico coloro che hanno iniziato la carriera lavorativa dal ’96 in poi).
Naturalmente per i vecchi del metodo retributivo – o nel sistema misto – la maggiorazione era già prevista nell’ultima Manovra di Bilancio.
La Consulta si è espressa, e siamo sicuri che non si tornerà indietro. Infatti, con l’applicazione della nuova normativa in caso di inabilità si percepirà un cedolino “sano e completo”, mentre prima era prevista sia una riduzione del cedolino che l’impossibilità di integrare il trattamento minimo.
La preoccupazione dell’ente INPS

L’INPS è in disaccordo sulle decisioni della Consulta, che crede che ampliare il beneficio anche ai giovani lavoratori non può essere altro che un disagio finanziario che potrà arrecare soltanto danni al “patrimonio” dell’Erario.
La Consulta ha risposto in modo specifico e rassicurante, specificando che sarà pur sempre compito del Legislatore, accertarsi che lo Stato possa godere di un equilibrio economico e che l’uscita degli assegni diretti non gravi sul budget complessivo.
Quanto al decorso dell’assegno di invalidità – con la nuova soglia minima a 603 al mese – per completare l’istanza l’INPS avrà 30 giorni di tempo dal momento in cui riceve la domanda.
L’unica illegittimità che la Consulta ha potuto constatare è in riferimento all’articolo 1, comma 16 dell’anno 1995 (risalente alla Riforma Dini), nonché l’introduzione all’obbligatorietà del sistema complementare e al di fuori dell’assegno ordinario di inabilità.
