ADOZIONI/ Una coppia con un figlio disabile può accogliere un altro bambino?

- int. Alberto Gambino

La giurisprudenza in materia, al di là di fissare alcuni riferimenti normativi - spiega ALBERTO GAMBINO - richiede la necessità di valutare concretamene caso per caso

scuola_bambina_mediorienteR400 Foto: InfoPhoto

E’ lecito che una coppia che ha un figlio disabile ne adotti un altro? Fornire una risposta definitiva non è possibile, né tantomeno analizzare la questione senza prendere in considerazione fattori di natura extragiudici. Sta di fatto che la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato una sentenza del Tribunale dei Minori che aveva negato ad una coppia con un bambino affetto da disabilità la possibilità di accedere alle procedure di adozione internazionali. Il primo tribunale aveva ritenuto che Elena e Patrick, varesotti sposati dal 2004, non avrebbero mai potuto prendersi cura in maniera adeguata di un nuovo bambino. Infatti, ne hanno già uno, di sei anni, affetto da una grave forma di epilessia, la sindrome di Dravet. Ma secondo i giudici di Milano, i due sono in grado di  «affrontare le rilevanti difficoltà connesse all’adozione internazionale, perché consapevoli della complessità dell’essere genitori, preparati alla diversità e in grado di assumersi il disagio e la sofferenza di cui il minore da adottare è spesso portavoce». Tornando alla domanda iniziale: chi ha ragione?

IlSussidiario.net lo ha chiesto ad Alberto Gambino, professore di Diritto privato e di Diritto civile nell’Università Europea di Roma. Che, per chiarire i nodi del dibattito, ne precisa anzitutto il quadro normativo: «la legge italiana sull’adozione ha a cuore la tutela e la protezione dell’infanzia di quei bambini che, per un motivo o per l’altro, si trovano in uno stato di abbandono morale e materiale. Nei loro confronti è necessario un procedimento severo volto, anzitutto, a dimostrare che non ci siano più legami con la loro famiglia di origine, ove esistente. In tal caso, sono tecnicamente adottabili». Gli aspiranti genitori, poi, dovranno dimostrare di essere le persone giuste per accoglierlo. «Giuridicamente, si definisce idoneità. La coppia sposata dovrà saper fornire all’adottato condizioni sociali, economiche e culturali in grado di garantirgli un’esistenza pienamente dignitosa». La verifica di questo è tutt’altro che semplice: «la coppia deve essere sottoposta ad un processo di idoneità estremamente rigoroso, che si sviluppa attraverso incontri con psicologi e con i sevizi sociali».

In questo processo entrano in gioco anche valutazioni sulle condizioni esistenziali. «Non è indifferente l’avere o meno dei figli, né il loro numero, né loro età. Si evita, ad esempio, che l’età del bambino adottato sia superiore a quella dei figli naturali, onde evitare il crearsi di situazioni poco armoniche. Immaginiamo, infatti, una coppia che ha due figli di 5 e 7 anni e ne adotta uno di 11 che si ritrova, improvvisamente, primogenito». 

Non solo: «Si ritiene che una coppia con tanti figli sia già assorbita e concentrata su questi al punto da non essere in grado di dedicare le dovute attenzioni al nuovo membro della famiglia». E’ in questo contesto che si inserisce la questione del figlio affetto da disabilità. «Se il bambino richiede una particolare assistenza in termini strumentali, di accompagnamento o sanitari, è ipotizzabile che manchi il tempo per occuparsi di un altro figlio». 

O, forse, no. «L’adozione è un atto volontario ove allo Stato spetta il compito di ricreare le condizioni ottimali di accoglimento; tuttavia, non è possibile affermare in astratto se sia o meno consigliabile che una coppia con un figlio che richiede cure particolari possa adottare un secondo figlio. Avere un bambino disabile potrebbe, addirittura, in certi casi, rappresentare un beneficio per il figlio adottato che si troverebbe a crescere e formarsi in condizioni di positiva apertura mentale. Del resto, spesso, le famiglie con disabilità a carico sono famiglie splendide, particolarmente preparate nell’educazione dei figli che, a loro volta, partecipano alla cura del disabile». A questo punto, la legge si tace, ed entra in gioco il potere decisionale del giudice. «Le sezioni che si occupano di questi casi sono composte, in genere, da giudici di grande esperienza che si avvalgono della consulenza di psicologi, assistenti sociali e psichiatri. Ebbene: il giudice deciderà in maniera coerente con le valutazioni tecniche e le perizie degli esperti, valutando, quindi, in maniera diversa, caso per caso».

 

(Paolo Nessi)





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