IL CASO/ Giovani e lavoro, così l’Italia può usare 1,5 miliardi dell’Ue

- Cesare Pozzoli

L’Ue ha stanziato 1,5 miliardi in favore dell’Italia nell’ambito della Youth Guarantee. Uno strumento importante contro la disoccupazione giovanile, come ricorda CESARE POZZOLI

Lavoro_Giovane_SquadraR439 Immagine di archivio

In un contesto sociale ed economico in cui la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli drammatici mette conto segnalare l’importante intervento dell’Unione europea in materia di sostegno e promozione dell’occupazione giovanile noto come “Youth Guarantee”. Secondo la “Raccomandazione formulata dall’Unione europea lo scorso aprile agli Stati membri, dal 1 gennaio 2014, ed entro il 2020, i Paesi dell’Unione dovranno attuare specifici “interventi qualitativamente validi” a sostegno dell’occupazione giovanile, favorendo e finanziando strumenti quali i tirocini, l’apprendistato, il servizio civile, la formazione all’imprenditorialità e altri interventi finalizzati a incentivare la mobilità transnazionale.

L’ambizioso obiettivo dichiarato dalla “Youth Guarantee” è assicurare ai giovani under 25 un’offerta certa di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale. Per la realizzazione del progetto, l’Europa ha stanziato complessivamente 6 miliardi di euro, di cui una parte rilevante (circa 1,5 miliardi) a favore dell’Italia.

Con l’attuazione del programma si intende concorrere fattivamente al raggiungimento di un obiettivo di cruciale importanza per le sorti delle popolazioni del Continente assicurando l’occupazione almeno del 75% delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni ed evitando che gli abbandoni scolastici superino il 10%; tale obiettivo consentirebbe di sottrarre almeno 20 milioni di persone in Europa alla povertà e all’esclusione sociale. Il Governo italiano ha recepito la Raccomandazione europea inserendo una specifica previsione nell’ambito del Decreto Legge n. 76/2013, (convertito nella L. 99/2013) e nel contempo attuando vari strumenti d’incentivazione per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. L’intervento legislativo prevede anche lo stanziamento di 168 milioni di euro nel triennio 2013-2015 per il finanziamento di borse di tirocinio formativo a favore di giovani residenti o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno che non lavorino, non studino ovvero non partecipino ad alcuna attività di formazione (i cosiddetti “NEET”, not (engaged) in education, employment or training, che in Italia hanno recentemente raggiunto la soglia di due milioni di persone).  

Tra gli strumenti a favore dell’occupazione raccomandati dall’Unione europea il tirocinio merita una particolare attenzione per la sua flessibilità e idoneità a realizzare forme di raccordo e di orientamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Al riguardo, la legislazione italiana già prevede diverse tipologie di tirocinio (curricolari ed extra-curricolari), rimandando la disciplina di dettaglio alla normativa regionale.

In tale contesto la Regione Lombardia, con le leggi 22/2006 e 19/2007 e da ultimo con la Deliberazione n. 825/2013 attuativa delle disposizioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del gennaio 2013 e degli indirizzi europei, si è posta all’avanguardia nella regolamentazione del tirocinio adottando provvedimenti efficaci che ne hanno semplificato l’attuazione. La normativa regionale identifica tra i soggetti promotori del tirocinio le scuole e i centri di formazione professionale accreditati, i servizi per il lavoro autorizzati a livello regionale ex L.R. n. 22/2006 e Delibera 4561/2007, i servizi per il lavoro accreditati a livello nazionale ex D. Lgs. n. 276/2003 e le comunità terapeutiche e cooperative sociali che hanno in carico disabili o persone svantaggiate.

La normativa regionale conferma la bipartizione tra tirocini curriculari e tirocini extra-curriculari. La prima tipologia riguarda gli studenti iscritti e frequentanti percorsi scolastici o formativi che rilascino un titolo con valore pubblico e sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso previsti nei relativi piani di studio. I tirocini curriculari si inseriscono in corsi di istruzione o formazione di livello secondario (attivati da scuole superiori o istituti di formazione professionale) o terziario (attivati da università o enti equiparati), ovvero realizzati da istituti di alta formazione riconosciuti in ambito nazionale o internazionale. Il ricorso a tale categoria di tirocini è particolarmente semplice giacché non obbliga l’azienda, ovvero il “soggetto ospitante”, a corrispondere alcun compenso (la cosiddetta “indennità di partecipazione”) e consente di stipulare con lo stesso studente plurimi periodi di tirocinio.

Il tirocinio extra-curriculare è normalmente successivo al percorso scolastico e può avere scopi “formativi e di orientamento” ovvero di “inserimento/reinserimento al lavoro”. La prima tipologia è finalizzata ad agevolare le scelte professionali dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo lavorativo per una durata massima di sei mesi. Essa è rivolta in particolare ai giovani che, al momento dell’attivazione del tirocinio, abbiano conseguito un titolo di studio da meno di dodici mesi e che siano disoccupati ovvero occupati con contratto di lavoro o di collaborazione a tempo ridotto. La seconda tipologia di tirocinio extra-curriculare è finalizzata ad attivare percorsi di inserimento o di reinserimento nel mondo del lavoro per una durata massima di dodici mesi (comprensivi di eventuali proroghe) e si rivolge a giovani disoccupati ovvero a lavoratori sospesi, in mobilità ovvero occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.

Per entrambe le tipologie di tirocinio extra-curriculare il soggetto ospitante può realizzare con la stessa persona, a differenza di quanto accade nei tirocini curriculari, un solo tirocinio. La normativa regionale lombarda prevede inoltre per i tirocini extra-curriculari la corresponsione di un’indennità di partecipazione il cui importo deve essere indicato nel progetto formativo di tirocinio e che non potrà comunque essere inferiore a 400 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. L’indennità minima potrà essere ridotta a 300 euro mensili se è prevista la corresponsione di buoni pasto o è attivato il servizio mensa, ovvero allorché il tirocinio non implichi un impegno superiore a quattro ore giornaliere. L’indennità di partecipazione non è dovuta nel caso di tirocinanti sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito o fruitori di altri ammortizzatori sociali. La percezione dell’indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

La normativa della Regione Lombardia ribadisce sul piano generale che le semplificazioni e le agevolazioni concesse alle aziende “ospitanti” non fanno venir meno le garanzie previste in favore dei tirocinanti e dei dipendenti anche sul piano della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di tutela dei disabili. È inoltre prescritto che nei dodici mesi precedenti l’attivazione di tutte le tipologie di tirocinio l’azienda non abbia disposto procedure di cassa integrazione o di licenziamento per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio stesso (fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative).

Il tirocinio realizza le proprie finalità anche grazie alla prescritta figura del tutor aziendale, che deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio stesso; per rendere effettivo l’apporto del tutor è consentito al medesimo di poter accompagnare fino a un massimo di cinque tirocinanti curriculari contemporaneamente e fino a un massimo di tre tirocinanti in contemporanea, se extra-curriculari.

La normativa regionale impone precisi limiti numerici ai tirocini, parametrati al numero dei lavoratori normalmente occupati. Nelle aziende occupanti fino a cinque lavoratori nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio è consentita la stipulazione di un solo contratto, nelle aziende occupanti tra le sei e le venti unità è consentita l’attivazione di due programmi contemporanei di tirocinio e nelle aziende di maggiori dimensioni è consentita l’attivazione di un numero di tirocini pari al 10% dei lavoratori impiegati.

Come appare evidente, l’assetto normativo del tirocinio è semplice e al contempo adeguatamente differenziato e può consentire certamente ai giovani di mettersi in gioco e farsi apprezzare dalle aziende, nella prospettiva di una futura stabile occupazione o quantomeno dell’acquisizione di esperienze di base potenzialmente spendibili sul mercato del lavoro.

Va peraltro segnalato che la raccomandazione europea ha già mosso interessanti iniziative. Ne è un esempio il recente Convegno “Giovani e Occupazione: Youth Guarantee” promosso a Milano in memoria di Maurizio Gelmi – un responsabile delle risorse umane di una importante società multinazionale, deceduto prematuramente due anni orsono, che ha dedicato molti anni della sua vita e della propria attività professionale all’orientamento e all’aiuto ai giovani per reperire attività lavorative – in cui, alla presenza dell’ex Ministro del Lavoro Giovannini, di istituzioni regionali e di esperti è stata affrontata e approfondita la materia.

È quindi auspicabile che nell’imminente semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione il nuovo Governo possa attuare e rilanciare la Youth Guarantee, che ha anche il pregio di avvicinare l’Europa alla vita concreta delle persone in un momento in cui – alla vigilia delle elezioni continentali – sembra prevalere una diffusa disaffezione verso l’Unione che pare troppo spesso interessarsi di temi puramente finanziari e burocratici. Anche da questo punto di vista è estremamente importante che le ingenti risorse economiche stanziate dall’Unione europea siano finalizzate ai giovani e ai percorsi di accompagnamento al lavoro in una logica virtuosamente sussidiaria e non vadano disperse nella sterile burocrazia.





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