RIFORMA GIUSTIZIA/ Ok della Camera, il decreto è legge: cosa cambia? Tutte le novità (oggi 6 novembre 2014)

- La Redazione

317 sì e 182 no: la Camera dei Deputati approva il disegno di legge che riforma il processo civile. Cosa cambia? Con il via libera sarà quindi possibile divorziare al di fuori del tribunale 

giustizia_tribunale_leggeR439 Immagini di repertorio (Infophoto)

317 sì e 182 no: la Camera dei Deputati approva il disegno di legge che riforma il processo civile. Cosa cambia? Con il via libera di Montecitorio sarà possibile divorziare al di fuori del tribunale a condizione che non vi siano contenziosi in corso tra marito e moglie (trascorsi comunque i tre anni si potrà dissolvere il legame davanti al sindaco o all’avvocato). Ecco, in sintesi, tutte le novità. Iniziamo con la negoziazione assistita, che prevede convenzioni in tema di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali citati. In tema di divorzio, come detto, i coniugi potranno concludere l’accordo di separazione o scioglimento del matrimonio innanzi  all’ufficiale dello stato civile del Comune (l’assistenza dei difensori non è obbligatoria). In tema di rimborso delle spese processuali, al fine di disincentivare l’abuso del processo, è stato deciso  che la compensazione sarà a carico della parte perdente. Tra i tanti provvedimenti ecco il taglio delle ferie dei magistrati (da 45 a 30 giorni) e la riduzione della sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli avvocati e procuratori dello stato: 30 giorni. Inoltre, previsto l’arbitrato per le  cause civili pendenti in primo e secondo grado. Escluse le cause su diritti indisponibili, in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo l’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi.







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