Le cartelle esattoriali 2025 non pagate e per le quali i contribuenti sono in debito, i rischi sono sempre più elevati. Con una nuova disposizione di Legge – non ancora diventata riforma – l’Agenzia delle Entrate prevede di aumentare la restrizione a 500 euro abolendo l’attuale limite di 60€.
Al momento l’Ade ha previsto una sospensione dell’accredito del rimborso fiscale a fronte di un conguaglio a credito e per debiti più alti di 1.500€ e soltanto per conguagli superiori a sessanta euro (a meno che il nuovo decreto non venga approvato in tempi rapidi).
Cartelle esattoriali 2025 e sospensione del conguaglio
Chi è in debito con cartelle esattoriali 2025 più alte di 1.500€ rischia di non vedersi accreditato il rimborso fiscale di un conguaglio a credito. L’Agenzia delle Entrate dà la possibilità al contribuente di poter saldare i suoi debiti accettando di compensare il debito con il credito fiscale spettante a suo favore.
L’iter di compensazione avviene in più passaggi. In prima battuta l’Agenzia delle Entrate si accerta dell’importo per cui il contribuente è in debito e verifica l’eventuale conguaglio fiscale a suo favore. Con il nuovo decreto il limite dovrebbe passare a cinquecento euro.
A questo punto l’Ade propone al contribuente di pagare una parte del debito dal conguaglio fiscale a credito, riducendolo fino alla sua completa estinzione. Il debitore ha 60 giorni di tempo per poter dare un riscontro, trascorsi i quali – in caso di mancata risposta o rifiuto – l’ente bloccherà l’importo fino all’anno successivo.
La nuova riforma di riscossione
La nuova riforma di riscossione mira ad aiutare – nonostante tutto – i contribuenti che pur essendo in debito con il fisco non vengono privati dei rimborsi fiscali di minor importo (l’attuale limite è fissato a 60 euro).
Il limite potrebbe passare a 500 euro così da poter permettere di recuperare – pur avendo dei debiti – una parte di soldi che in un critico contesto sociale ed economico tornano sempre utili.
Da quando la riforma verrà approvata potrebbero trascorrere non prima di 60 giorni dalla sua attuazione definitiva.