SCUOLA/ Chi c’è in mezzo tra noi e l’apprendistato “tedesco”?

- Emmanuele Massagli

Il dl 20 marzo 2014 n. 34, primo atto concreto del governo Renzi, presenta la quarta modifica in tre anni e mezzo del Testo Unico dell’Apprendistato. Il punto di EMMANUELE MASSAGLI

formazione_artigiano_lavoroR439 Infophoto

Il decreto legge 20 marzo 2014 n. 34, dedicato al lavoro, è stato il primo atto concreto del Governo Renzi. Il decreto contiene disposizioni per favorire il rilancio dell’occupazione, ovvero la componente urgente del Jobs Act renziano, che sarà nei prossimi mesi completato (Parlamento permettendo) da cinque delicatissime leggi delega. 

Tra questi primissimi interventi non poteva mancare la quarta modifica in tre anni e mezzo del Testo Unico dell’apprendistato. Reiterazione legislativa giustificata dagli impietosi dati comunicati dall’Isfol, che raccontano il continuo crollo del numero di contratti stipulati. Colpa delle Regioni, per alcuni. Della contrattazione collettiva, per altri. Della burocrazia, per i più. 

Occorre fare un poco di chiarezza per superare la semplificazione mediatica. L’apprendistato riformato nel 2011 è definito secondo tre tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. La lettera b) è l’unica che presenta numeri a sei cifre e non a caso sulla disciplina del professionalizzante si concentrano solitamente gli interventi normativi. Non sfugge a questa logica il dl 34/2014, che ha previsto per questa tipologia di apprendistato tre operazioni di riforma molto discusse e tecnicamente equivoche.

Ben più inaspettata e coraggiosa è però un’altra norma di modifica del Testo Unico, non relativa alla tipologia b), bensì alla a), ovvero l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. La più genuina delle forme di apprendistato, quella più coerente con la storia italiana del piccolo artigianato e della piccola industria, la più tedesca nella disciplina. 

Grazie all’apprendistato di primo livello un giovane tra i 15 e i 25 anni può frequentare la scuola dell’obbligo (solo nel canale dell’istruzione e formazione professionale, però) mentre lavora, vivendo un reale percorso di alternanza. Numeri che in questo caso non arrivano, su tutto il territorio nazionale, neanche alle cinque cifre non hanno certamente messo fretta al legislatore nel compiere interventi migliorativi della norma. 

Eppure quattro anni di esperimenti hanno evidenziato la necessità di almeno tre interventi che potrebbero ravvivare l’istituto. Primo: l’inserimento nell’articolo 3 del Testo Unico di tutta la formazione secondaria superiore, attualmente divisa, con una involontaria, ma clamorosa, riaffermazione della distanza gerarchica tra formazione professionale e formazione tecnica e liceale, tra articolo 3 e articolo 5. Secondo: dovrebbe essere ricompresa “tutta la formazione secondaria” anche per quanto concerne la durata, abbassando quindi a 14 anni l’età di inizio del contratto (è d’altra parte nel primo anno che si concentra la dispersione). Terzo: la fissazione per legge di una soglia retributiva massima per l’apprendista-studente, assolutamente non attrattivo per l’impresa se pagato come un professionalizzante, dal quale si distingue in negativo per età, esperienza e ore di formazione (tra le 300 e le 900 ore in più di formazione!). 

Sarebbero questi interventi necessari, ma non sufficienti ad attivare una disciplina ostacolata anche − se non soprattutto − dall’inadempienza o disinteresse delle parti sociali (circa il 15% dei Ccnl regola questa tipologia di apprendistato) e dal caotico esercizio della competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale. Non si dimentichi, come ricordato in un recente appello firmato da Acli, Cdo e Salesiani, che in meno della metà delle Regioni è garantita ai ragazzi la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione e adempiere il diritto/dovere all’istruzione e alla formazione come previsto dall’ordinamento in vigore a partire dall’anno scolastico 2010/2011 (senza la scappatoia della sussidiarietà “al contrario”). 

Il dl 34/2014 ha inaspettatamente raccolto questa richiesta proveniente da operatori e addetti ai lavori e, non potendo disporre della riformulazione delle competenze (inizierà nelle prossime settimane la discussione sulla riforma del Titolo V della Costituzione, da monitorare), né volendo “statalizzare” la contrattazione collettiva, è intervenuto  sul nodo del salario. Lo ha fatto senza scegliere una parametrizzazione complessiva dello stipendio dell’apprendista-studente rispetto a quello del professionalizzante o del dipendente “standard”, bensì prevedendo che «fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva (…) al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo». Si tratta probabilmente di una mediazione politica tra due estremi. 

La soluzione, come è già stato osservato, genererà trattamenti diversi in Regioni diverse, a parità di mansione, in ragione del diverso numero di ore di formazione deliberate dal legislatore locale. Questo certamente può scoraggiare l’impresa, sebbene la logica di fondo sia facilmente comprensibile e invero non determinante nessuna discriminazione: indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, se si lavora per più ore si è ovviamente pagati in misura maggiore di quando si lavora poco. 

Il limite di questa previsione non è quindi da ricercarsi tanto nella differenziazione regionale, quanto nel mancato coraggio di “affondare il colpo” affermando normativamente che le ore di “scuola” non andrebbero proprio pagate. Come d’altra parte non sono pagate a nessun allievo in diritto-dovere non lavoratore. Nell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la formazione frequentata è istruzione “vera”, con classe, banchi e compagni di scuola, che potrebbero essere anche non apprendisti, sebbene sia sempre preferibile la costruzione di classi dedicate. La vera discriminazione non è quindi quella tra apprendisti di diverse regioni, ma tra studenti della stessa località. Peccato, inoltre, non avere tentato di portare anche l’istruzione tecnica e liceale nel “primo livello”, ovvero all’articolo 3.

Tentativo esattamente opposto è stato quello realizzato lo scorso anno dal Governo Letta, che con l’articolo 8-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2013, n. 128, ha voluto avviare un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, per il triennio 2014-2016, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, mediante la stipulazione di contratti di apprendistato per l’alta formazione in deroga all’articolo 5 del Testo Unico del 2011, rivolto a giovani over 18. Norma passata quasi inosservata, anche perché profilata su alcune grandi imprese e arenatasi, fino ad ora, in una estenuante trattativa tra ministeri competenti per la scrittura del necessario decreto attuativo. Tentativo opposto non solo nella soluzione tecnica adottata (intervento sull’articolo 5), ma soprattutto nella direzione culturale: il contratto di apprendistato diventa, nella logica del decreto 104/2013, un “premio” per i migliori studenti. Sempre e solo, però, se hanno già compiuto l’età da lavoro, non gli “affrettati” 15 anni dell’articolo 3.

Entrambe le ipotesi di riforma confermano che il metodo pedagogico dell’integrazione scuola-lavoro per un migliore, più veloce e più sicuro inserimento dei giovani nel mercato del lavoro non è adottabile mediante escamotage normativi o improvvisazioni legislative, ma solo affermando apertamente e alla luce del sole la valenza educativa e formativa del lavoro. È solo questa convinzione culturale, apprezzabilmente accennata nella proposta contenuta nel decreto del ministro Poletti, che può permettere al legislatore di pagare meno l’apprendista quindicenne senza sentirsi in colpa perché facilita lo sfruttamento minorile, ma anzi inorgogliendosi perché offre a una generazione alla deriva un’occasione di concretezza e di formazione a contatto con la realtà che non solo faciliterà l’occupabilità di quel quindicenne, ma anche la sua maturità umana. È la diffidenza culturale di politici, parti sociali, imprese e famiglie il vero ostacolo alla realizzazione italiana dell’apprendistato tedesco. Di cui si parla tanto, è vero. Ma per “i figli degli altri”. E purtroppo contro un pregiudizio culturale la norma, anche la più perfetta, nulla può.

@EMassagli








© RIPRODUZIONE RISERVATA

I commenti dei lettori

Ultime notizie

Ultime notizie