La società incorporata per fusione è obbligata – secondo le disposizioni dell’Ade – ad estinguere la vecchia partita IVA con cui svolgeva l’attività. Indipendentemente dalla posizione (che spiegheremo presto) del soggetto interessato, a fronte di questo cambio radicale andrebbe richiesta una nuova identificazione o attribuzione.
La normativa è stata redatta e pubblicata ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate con il documento denominato “principio di diritto numero 1 dell’anno 2025“. Al suo interno vengono stilate le regole e l’incidenza fiscale di una casa madre nel caso in cui si fondesse con una società estera.
Società incorporata per fusione: le incidenze fiscali
La società che viene incorporata per fusione deve per obbligo di Legge estinguersi nella sua totalità, prevedendo l’abolizione della partita IVA fino a quel momento utilizzata. Il principio si attua sia nel caso di un soggetto non residente che nel caso di uno residente.
Per poter operare in modo legale sul suolo italiano la società che ha richiesto l’incorporazione deve far domanda per essere nuovamente identificata e per un’altra attribuzione del codice identificativo fiscale (la P.IVA).
I soggetti interessati alla misura sono differenti dalle persone fisiche, ci riferiamo dunque ad associazioni, società ed enti, che a loro volta devono ricorrere al modello AA7/10 per farsi attribuire il codice fiscale (lo stesso documento vale per cessione, conversione, variazioni o inizio dell’attività).
L’obbligo di confluire fiscalmente
Un soggetto che non risulta residente sul territorio italiano in cui opera l’azienda madre, non ha l’autorizzazione – neanche come intermediario – ad adempiere ai compiti previsti dall’organizzazione societaria salvo che gli sia stata attribuita la P.IVA.
Al di là dell’operazione fiscale che il soggetto è intenzionato a svolgere, dallo scioglimento della società alla fusione, oppure per altre eventuali conversioni societarie (operando con la stessa partita IVA), esso deve provvedere alla compilazione obbligatoria della sezione 1 del quadro D.
Il soggetto che rappresenta la società incorporata per fusione compilando il quadro in questione, dev’essere conscio di autorizzare l’eliminazione definitiva della partita IVA e la conseguente impossibilità di operare con la stessa (salvo richieda una nuova attribuzione).